FACCIATE CONTINUE: Nuova guida di prevenzione incendi

“Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civiIi”- AGGIORNAMENTO.

Il Ministero ha emanato con la circolare N° 5043 del 15 Aprile 2013 la nuova guida tecnica
antincendio sulle facciate continue. La guida, in sostituzione alla precedente, è sempre relativa agli
edifici con altezza antincendio superiore a 12 Mt.

La Lettera Circolare n. 5643 del 31.03.2010 riguardante l`oggetto. attraverso apposito allegato
tecnico (Guida Tecnica) approvato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione
Incendi nella seduta del 23 marzo 2010. ha affrontato. per la prima volta in Italia. il tema connesso
alla sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili.

Lo stesso atto ha stabilito. inoltre. che. trascorsi due anni di sperimentazione. sulla base delle
osservazioni ricevute dall’apposito gruppo di lavoro designato. il medesimo allegato sarebbe stato
aggiornato.

Viene quindi annessa la nuova Guida Tecnica (che sostituisce quindi la precedente) che. grazie
ai contributi pervenuti dai Comandi VF dall’industria nazionale delle facciate e dai professionisti
che si occupano specificatamente della materia. rappresenta oggi il migliore documento normativo
nazionale nel settore specifico.

In particolare. gli aggiornamenti introdotti riguardano sia una più appropriata caratterizzazione
tipologica delle facciate in relazione agli aspetti di sicurezza antincendio da garantire. sia
una migliore impostazione formale del documento in relazione. soprattutto. alle specifiche
caratteristiche prestazionali richieste.

Inoltre. che. pur raccomandandone l`utilizzo. la nuova Guida Tecnica. anche in attesa di ulteriori
sviluppi conoscitivi a livello europeo. continuerà a mantenere lo status di “Documento Volontario
di Applicazione” e, come avvenuto per la precedente versione, essa sarà da intendere riferita agli
edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 metri.

E’ il caso. infine. di precisare che l`applicazione del medesimo documento normativo non esplica
necessariamente gli effetti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza secondo la definizione di cui all’art. 2. comma l. lettera z) del D.lgs.vo
81/2008 e s.m.i.

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